Modalità e requisiti per il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno per i cittadini comunitari residenti in Italia. (si accede solo su appuntamento)
Anagrafe – Rilascio Attestazione di Soggiorno per i cittadini comunitari
Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini comunitari.
Descrizione
Con il Decreto Legislativo n. 30 del 06.02.2007 viene attuata la direttiva comunitaria n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- Per i soggiorni in Italia, per un periodo inferiore a 3 mesi, il cittadino comunitario è libero di soggiornare senza richiedere nessun visto e permesso, carta di soggiorno e richiedere l’iscrizione anagrafica.
- Per il cittadino comunitario che soggiorna stabilmente per un periodo superiore a 3 mesi deve obbligatoriamente richiedere per sé e per gli eventuali suoi familiari al seguito:
- l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale;
- il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno.
Come fare
La richiesta per il rilascio dell’attestazione di diritto di soggiorno deve essere fatta all’Ufficio Anagrafe.
Cosa serve
I requisiti per ottenere l’iscrizione anagrafica e l’attestato del diritto di soggiorno sono:
- essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- essere studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale);
- essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che è già residente in Italia.
In ogni caso:
- disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
- disporre per sé e per i propri familiari di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi, spese sanitarie e ricoveri ospedalieri in Italia;
- dimorare abitualmente sul territorio del Comune.
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno valevole 5 anni o permanente a seconda dei casi.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
30 giorni dalla data della richiesta.
Costi
N. 2 marche da bollo da 16.00 euro l'una.